Fattura Elettronica: i Nuovi Codici

Il 20 aprile 2020 l’agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche della fattura elettronica, ovvero il tracciato XML, alla versione 1.6.

Le modifiche apportate aggiungono ben 17 nuovi codici per descrivere più accuratamente le tipologie delle operazioni esenti IVA, introducono 6 nuovi codici per le ritenute e vengono portate a 18 le tipologie di documento che possono essere inviate all’SDI (sistema di interscambio).

Questa evoluzione della fattura elettronica rappresenta certamente un altro passo verso la produzione delle dichiarazioni IVA precompilate, possibile anche grazie alla maggiore accuratezza delle informazioni raccolte.

L’introduzione della nuova fattura elettronica è avvenuta il 1° ottobre di quest’anno, ma l’obbligo di utilizzo è stato prorogato al 1° gennaio 2021.

Tra i soggetti che dovranno prestare particolare attenzione ai cambiamenti rientrano coloro che emettono fatture in reverse charge o inversione contabile. Si dovrà infatti, oltre che avere cura di specificare il tipo corretto di documento, indicare tra quali delle 9 nuove categorie previste rientrano le operazioni descritte nella fattura.

Chi emette fatture con ritenute dovrà avere cura di specificare nei “Dati Generali del Documento” il nuovo tipo di ritenuta applicata. 

Anche chi emette fattura verso committenti residenti in paesi esteri sarà tenuto a specificare più nel dettaglio la natura dell’esenzione dall’IVA utilizzando i nuovi codici. Le fatture elettroniche verso l’estero restano comunque facoltative, ma ricordiamo che utilizzando esclusivamente queste ultime ed in contemporanea assenza di acquisti dall’estero sarà possibile omettere la comunicazione dell’Esterometro.

Queste sono le principali novità introdotte dalla nuova fattura elettronica. Vi invitiamo a prendere familiarità con questi cambiamenti appena possibile e ad accertarvi che il software che utilizzate per la fatturazione elettronica venga aggiornato per tempo.

Ecco i nuovi codici.

 

Codici per ritenute:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Codici per i nuovi tipi di documento:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Codici per le voci esenti IVA:

  • N1 escluse ex art.15
  • N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72N2.2 non soggette – altri casi
  • N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 esenti
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

 

Milano, 08/10/2020

Cogede
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