Esterometro: i chiarimenti

La Circolare 14/E dello scorso 17 Giugno oltre a fornire interessanti chiarimenti sulla fatturazione elettronica, ha anche fornito un’importanti precisazioni sull’Esterometro 2019.

Chi

Nella circolare emanata viene esplicitamente specificato che l’Esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti UE ed Extra Ue, è obbligatoria per tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate.

Cosa

L’obbligo, non riguarda più le imposte rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, come dal precedente spesometro, ma tutte le cessioni di beni e servizi effettuati verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato.

Quando

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Esonerati

I soggetti esonerati sono pertanto i contribuenti in regime di vantaggio, i contribuenti in regime forfettario, i produttori agricoli in regime di esonero, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (non superiori a 65.000 euro), I contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria

Inoltre si ha l’esonero nel caso di operazioni con emissione bolletta doganale e fattura elettronica.

Sanzioni

Sanzioni amministrative pari a 2 euro per ogni fattura (max 1.000 euro per trimestre) per omesso o tardivo invio. Gli importi e i limiti sono dimezzabili per comunicazioni entro i 15 giorni dalla scadenza del termine di trasmissione.

Milano, 25/06/2019

Cogede

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