Esonero Contributivo Settore Agricolo

In tema di esonero contributivo straordinario per le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, a quasi un anno dall'istituzione della misura sono arrivate le istruzioni operative per recuperare i contributi non dovuti da parte delle aziende per il primo semestre del 2020.

Tuttavia con un recente messaggio a ridosso della scadenza, fissata per il 12 maggio 2021, l'INPS ha bloccato la procedura per aggiornamenti, annunciando la riapertura dei termini, senza specificare per ora la nuova data.

L'agevolazione era stata istituita dal decreto "Rilancio e poi riconfermata e ampliata dal decreto "Agosto", ma senza le istruzioni INPS non è stato possibile applicarla.

L'INPS ha precisato che, in caso vengano svolte più attività, l'esonero è riconosciuto per la contribuzione riferita all'intera posizione contributiva dell'azienda e non solo all'attività che rientra nei codici ATECO previsti dalla normativa.
La misura consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio / 30 giugno 2020 ed è indirizzata soprattutto al rilancio produttivo e occupazionale di:
- filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole;
- allevamento e ippicoltura.

Si applica sui contributi per i dipendenti occupati nel primo semestre del 2020 (operai, impiegati, quadri e dirigenti) con l'esclusione dei contributi INAIL, di quelli per la formazione continua e della quota a carico dei lavoratori.

La circolare precedente precisava che la domanda andava inviata utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile sul portale delle agevolazioni (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale dell'INPS.
Invece i datori di lavoro che, in attesa delle istruzioni INPS, avessero sospeso i versamenti devono provvedere a regolare la loro posizione entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero: fino ad allora, le posizioni non saranno considerate irregolari.

Il beneficio spetta nel limite fissato dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19, pari a 225mila euro per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola.
In caso di superamento di tale limite individuale l'agevolazione sarà ridotta.

Nella domanda i datori di lavoro devono perciò dichiarare gli aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel predetto Quadro temporaneo.
Si attendono quindi le nuove indicazioni INPS per capire quali informazioni saranno richieste nella domanda.

 

 

Milano, 11/05/2021

Cogede
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