Esonero Contributivo P. IVA e Professionisti

É operativo il decreto relativo all'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle casse privatizzate.
Il provvedimento, che stabilisce i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici contributivi per il 2021, prevede che la domanda all'INPS vada presentata entro il 31 luglio 2021, termine che verosimilmente verrà rideterminato dall'Istituto stesso.
Per i professionisti iscritti alle casse privatizzate, invece, le domande per l'ottenimento vanno inoltrate entro il 31 ottobre 2021.

Ambito di applicazione

L'esonero riguarda i contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all'INAIL e può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria nel limite massimo individuale per ogni iscritto di 3mila euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Criteri di concessione e domanda

I criteri per la concessione del beneficio sono differenti per gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS dei lavoratori autonomi e professionisti, professionisti iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti e lavoratori autonomi e collaboratori in quiescenza.

Regolarità contributiva

Fra i requisiti richiesti è presente anche la regolarità con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

In questo caso la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a partire dal 1 novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Rinvio delle scadenze contributive

Per il ritardo nella pubblicazione del decreto "Sostegni bis", il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi INPS in scadenza il 17 maggio 2021 sono stati differiti al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, dal decreto stesso.

Nel frattempo alcune casse hanno optato per il rinvio dei versamenti, come:

  • l'ENPACL, la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, ha deliberato di non riscuotere la rata di giugno della contribuzione obbligatoria 2021. Rimangono ammessi i versamenti spontanei;
  • la Cassa forense ha previsto il rinvio al 31 dicembre 2021 delle scadenze dei contributi minimi del 2021;
  • la Cassa dei dottori commercialisti ha rinviato a settembre la scadenza della prima rata del 2021. Nessun rinvio, invece, per gli iscritti alla cassa dei Cassa di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.

 

Di seguito il dettaglio dei destinatari, dei contributi oggetto dell’esonero ed i requisiti richiesti.

Gestioni d'iscrizione

Contributi oggetto dell'esonero

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata

Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021

Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno

Medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari già collocati in quiescenza a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla pandemia

L'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021

Gestioni d'iscrizione

Requisiti

Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata

Occorre aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

Occorre aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50mila euro.

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.

Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell'INPS e degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone Fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone Fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole.

Tali requisiti non sono richiesti ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l'attività che comporta obbligo di iscrizione alle predette gestioni

Due ulteriori condizioni da soddisfare congiuntamente sono:

- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari già collocati in quiescenza a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla pandemia

L'esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa conferiti nel corso del 2020.

 

 

Milano, 30/07/2021

Cogede
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