Esonero Assunzioni Giovani 2021

La legge di bilancio 2021 ha previsto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato.
L'INPS ha fornito in settimana le prime istruzioni operative.

La misura tuttavia deve ancora essere dichiarata compatibile con il “Quadro temporaneo europeo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, il cosiddetto Temporary Framework: solo a conclusione del procedimento saranno diffuse le istruzioni per fruire della misura, in particolare sulla modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Un aspetto importante chiarito dall'Istituto è che l'agevolazione è distinta e alternativa all'esonero triennale al 50% già in vigore, per cui i datori di lavoro possono scegliere fra i due incentivi, anche in base al settore e ai limiti degli aiuti di stato imposti dall'Europa.

Come funziona

L'esonero viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi quelli del settore agricolo.

L'incentivo spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, al momento dell'assunzione o della trasformazione non abbiano compiuto 36 anni di età e non abbiano mai avuto in precedenza contratti di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con vincolo associativo in una cooperativa.
Rimangono esclusi i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale, le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e i mantenimenti in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Come si calcola

L'incentivo è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6mila euro all'anno.
La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è quindi di 500 euro (6000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, è da riproporzionare nella misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Durata

L'esonero spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato ma si allunga a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva situata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

La circolare specifica che il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, di alcuni specifici presupposti previsti dalla legge di bilancio 2021.
 

Compatibilità con altri incentivi

L'esonero contributivo under 36 non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di cinquant'anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, l'esonero non può trovare applicazione.

L'agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Non è infine possibile godere, per i medesimi lavoratori, nello stesso periodo della cosiddetta Decontribuzione Sud.

 

 

Milano, 14/04/2021

Cogede
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