Esenzione canone Rai

Iniziata la fascia temporale per cui richiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai.

Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un dispositivo atto a ricevere segnale video televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione;  'importo di 90 euro, invariato rispetto al 2017, verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre.

il canone tv speciale, cioè per gli esercizi pubblici,invece, continuerà a essere pagato con le modalità tradizionali.

Esonero dal pagamento

L'esonero è possibile per le seguenti categorie di persone:

  • Ultrasettantacinquenni con reddito basso
  • Diplomatici e militari stranieri
  • Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

Ultrasettantacinquenni con reddito basso

Gli over 75 (75 enni compresi) con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro possono presentare presentare una dichiarazione sostitutiva attraverso la compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)

La comunicazione se ricevuta entro il 15 avrà effetto già nel mese corrente altrimenti l'esenzione partirà dal mese successivo.

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2017 avrà effetto per tutto il 2018)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2018 avrà effetto per il secondo semestre del 2018).

Cogede Consulting 

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Milano, 18/09/2018