Eco Bonus 110% - Come Funziona
E' prevista una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d. sismabonus – parallelo all’ecobonus), per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Gli interventi per i quali sarà possibile beneficiare della detrazione
- isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate;
- sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali;
- interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Documenti Necessari
- Requisito indispensabile è che l’edificio faccia un salto di due classi energetiche testimoniato dall’Attestazione di Prestazione Energetica rilasciata da un tecnico abilitato “nella forma di dichiarazione asseverata”.
- scheda informativa sugli interventi realizzati
- attestato di prestazione energetica (APE), emesso dopo l’esecuzione dei lavori. L’attestazione non è obbligatoria per i seguenti interventi1:
1. sostituzione di finestre e infissi in singole abitazioni e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
3. acquisto e installazione di schermature solari e chiusure oscuranti2
4. installazione di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
5. acquisto e installazione di dispositivi multimediali ( questo riferimento non è chiarissimo, si dovranno attendere indicazioni dall'Agenzia )
Si precisa che per tali interventi non è direttamente prevista l’applicazione della sovradetraibilità al 110%. Il regime ordinario di detraibilità per tali interventi, difatti, prevede un’aliquota variabile tra il 50 e il 65% in base alla tipologia3. Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, la Relazione Illustrativa allo schema di Decreto Rilancio prevede che la detraibilità degli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 63/2016 possa arrivare sino al 110% se attuati congiuntamente agli interventi strutturali.
Cessione del Credito
In un normale regime fiscale, il contribuente che usufruisce dell’ecobonus ha il diritto di vedersi riconoscere una percentuale pari al 110% dell’importo sostenuto per tali spese, da sfruttare nelle dichiarazioni dei redditi dei successivi anni a venire.
Tramite l’istituto della cessione del credito d’imposta, sarebbe invece possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco.
Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti d’imposta all’ecobonus sarebbe quello di consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun costo, il quale ricadrebbe sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento della spesa.
Come Accedere al Credito
L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto definisce “le modalità attuative delle disposizioni … comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.
I Soggetti Beneficiari
- Persone fisiche
– Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione perché le disposizioni “non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.
Milano, 20/05/2020
Cogede
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