Donazioni alle Università e deducibilità

Le persone fisiche possono portare in deduzione dal reddito dichiarato le erogazioni liberali in denaro, senza limiti di importo, a favore di:

  • università e fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254);
  • istituzioni universitarie pubbliche;
  • enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro);
  • enti parco regionali e nazionali.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonchè di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.

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Milano, 24/05/2019