Documentazione Superbonus 110%

Con due recenti note di chiarimento, l'ENEA ha fornito informazioni utili su asseverazioni e computo metrico in materia di Superbonus 110%, pubblicando anche un utile riepilogo della documentazione tecnica e amministrativa inerente l'agevolazione che i beneficiari sono tenuti a conservare e, nell'ipotesi di opzione per la cessione del credito, produrre.

In merito alla documentazione, l'ENEA elenca nel dettaglio i documenti amministrativi e tecnici da conservare a cura del beneficiario.

Intanto, l'asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici IDA (Identificativo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale) e ASID (Protocollo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale, è il codice da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di cessione del credito o sconto in fattura).

Gli allegati obbligatori sono:

  • APE ante operam.
  • APE post operam.
  • Polizza assicurativa con massimale adeguato.
  • Fatture delle spese sostenute.
  • Computo metrico.
  • Stampa in originale della «scheda descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) assegnato dal Portale, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
    Quando si invia l’asseverazione a fine lavori, a valle dell’iter di trasmissione il portale genera in automatico la scheda descrittiva degli interventi con il relativo Codice Personale Identificativo sia per gli interventi condominiali sia per gli interventi nelle unità immobiliari o edifici unifamiliari.
  • Copia della relazione tecnica o provvedimento regionale equivalente.
    Se la data di inizio lavori è successiva al 06 ottobre 2020 la relazione tecnica è sempre obbligatoria.
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento.
  • In caso di interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione.
    In caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche dei materiali isolanti.
  • In caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
  • Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.

Occorre poi conservare il titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA, eccetera) e la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori unitamente alla tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali.
Indispensabili anche la dichiarazione di consenso da parte del proprietario per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, le fatture relative alle spese sostenute in alternativa alla certificazione delle somme corrisposte dal condomino per gli interventi sulle parti comuni, la ricevuta del bonifici parlanti bancari o postali e la stampa della mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa.

Ai soli fini dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura occorrerà conservare anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

 

 

Milano, 18/03/2021

Cogede
Ti Informa