Divieto Licenziamento: Esclusioni e Deroghe

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento in scadenza il 31 gennaio 2021.

La normativa in materia di divieto di licenziamento si applica alle procedure di licenziamento collettivo, alle procedure di licenziamento individuale (che coinvolgano uno o più lavoratori, fino a un massimo di 5) per giustificato motivo oggettivo e alle procedure di conciliazione obbligatoria.            
Il divieto interessa tutti i datori di lavoro senza limite dimensionale e la violazione della normativa comporta la nullità del licenziamento, la reintegrazione del lavoratore ed un eventuale indennizzo, fino a 36 mensilità.

Licenziamenti ammessi in presenza del divieto di licenziamento

Restano esclusi dalle restrizioni del divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021:

  • i licenziamenti per giusta causa;
  • i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, cioè i licenziamenti disciplinari;
  • le risoluzioni del rapporto di apprendistato, poiché esulano dal giustificato motivo oggettivo;
  • i licenziamenti per la fruizione della pensione per il raggiungimento della quota 100;
  • i licenziamenti per la fruizione della pensione di vecchiaia, per il raggiungimento del limite massimo di età;
  • i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto, cioè di quel periodo di tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia o per infortunio, conserva il proprio diritto al mantenimento del posto di lavoro;
  • i licenziamenti dei dirigenti;
  • i licenziamenti dei lavoratori domestici;
  • i licenziamenti durante o al termine del periodo di prova;
  • i licenziamenti dei lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato, se nel contratto di scrittura artistica è prevista la clausola di protesta, che consente la risoluzione del rapporto di lavoro se il lavoratore viene ritenuto non idoneo alla parte;
  • i licenziamenti dell’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, se c’è stata una preventiva risoluzione dal rapporto associativo secondo le regole previste dallo statuto o dal regolamento della cooperativa.

Deroghe esplicite al divieto di licenziamento

La normativa in vigore in materia di licenziamento contiene alcune deroghe al divieto di licenziamento:

  • in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.           
    Deve dunque trattarsi di una totale e definitiva cessazione dell’impresa: non è ammesso il licenziamento in caso di trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda.
  • in caso di fallimento della società.          
    Non deve esserci un esercizio provvisorio dell’azienda, ma la cessazione della società e in presenza di esercizio provvisorio per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti i lavoratori non appartenenti a quel ramo). 
  • in caso di stipula di un accordo collettivo aziendale.      
    In caso di un accordo collettivo aziendale da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso il quale venga previsto un “incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”, è ammessa la possibilità di licenziare i lavoratori che aderiscono all’accordo.
  • in caso di cambio di appalto.

 

Milano, 13/01/2021

Cogede
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