Diritto allo Smart Working: Chiarimenti

Un recentissimo provvedimento di urgenza del Tribunale di Roma ha stabilito un importante principio relativo all'applicazione del diritto allo smart working  per i lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità gravi.

Nello specifico, il giudice capitolino ha affermato che le mansioni intellettuali svolte dal lavoratore e la necessità di assistenza della madre disabile in condizioni di gravità sono  requisiti sufficienti per accordargli il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in presenza di altri aspetti soggettivi e organizzativi aziendali problematici,  come l'impossibilità di formazione specifica, le reiterate assenze e il contenzioso già aperto con fra azienda e lavoratore.
Il tribunale ha inoltre ribadito che l’onere di provare le motivazioni che comporterebbero l'incompatibilità dello smart working con le esigenze aziendali resta in capo al datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva fatto ricorso contro il diniego del datore di lavoro di accordare la possibilità di lavoro agile richiesto in quanto bisognosa di assistere la  madre disabile grave.
L’azienda aveva eccepito che la dipendente era coinvolta in una controversia di lavoro da anni,che era assente da oltre un anno per ferie e malattia e, al momento del rientro, aveva rifiutato il distacco in una nuova sede, nonostante il curriculum della dipendente impedisse di assegnarle una posizione lavorativa nella sede romana, cui era stata assegnata in esecuzione di un precedente ordine giudiziale.
Non avendo la lavoratrice preso servizio presso la sua sede, non era stato possibile assegnarle strumentazioni aziendali, credenziali di accesso e formazione adeguata, nonostante tali condizioni fossero previste per la prestazione lavorativa da un accordo sindacale.
La situazione non risultava pertanto compatibile con le esigenze organizzative aziendali, aspetto previsto anche dalla norma sullo smart working emergenziale.

Il tribunale ha infine accolto il ricorso della lavoratrice, evidenziando come la disciplina emergenziale richieda esclusivamente che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e senz’altro la prestazione lavorativa richiesta alla ricorrente, di natura intellettuale, risulta compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il datore di lavoro, di fronte ai requisiti fondamentali e irrefutabili in capo alla dipendente, non ha provato l'incompatibilità dello smart working con le caratteristiche della specifica prestazione lavorativa.

 

 

Milano, 11/02/2021

Cogede
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