Detrazioni IVA su auto e spese connesse
Il testo in vigore nel 2018 non ha subito modifiche per il 2019 e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40%riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore, inoltre segnaliamo che la facoltà dell'Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'IVA (40%) all'acquisto dei veicoli sopra indicati e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dall'Unione Europea, con decisione dell'Unione Europea.
Le casistiche aziendali
- Autocarri > =35 q.li:
IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) IVA: se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego.
COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31.12.2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
b2) IVA: se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali).
COSTO: Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016).
Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.
Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la Legge si Stabilità 2016 aveva previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali).
COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%.
- Agenti e Rappresentanti:
IVA: di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego.
COSTO: Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.822,84 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Il limite massimo applicabile ai noleggi di autovetture e agli autocaravan è, dal 2017 pari a 5.164,57 euro (fino al 2016 era di 3.615,20 euro)
Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.Il testo in vigore nel 2018 non ha subito modifiche per il 2019 e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40%riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.
La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore, inoltre segnaliamo che la facoltà dell'Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell'IVA (40%) all'acquisto dei veicoli sopra indicati e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dall'Unione Europea, con decisione dell'Unione Europea.
Le casistiche aziendali
- Autocarri > =35 q.li:
IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) IVA: se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego.
COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31.12.2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
b2) IVA: se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali).
COSTO: Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016).
Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.
Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la Legge si Stabilità 2016 aveva previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
- Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
IVA: si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali).
COSTO: Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%.
- Agenti e Rappresentanti:
IVA: di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego.
COSTO: Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.822,84 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
Il limite massimo applicabile ai noleggi di autovetture e agli autocaravan è, dal 2017 pari a 5.164,57 euro (fino al 2016 era di 3.615,20 euro)
Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.
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Milano, 13/03/2019