Derivati Speculativi trattamento contabile e

Se siete alla ricerca di un commercialista a Milano o a Pavia esperto in materia di derivati di copertura e speculativi, che possa assistervi negli adempimenti dettati dalle varie scadenze fiscali (es. dichiarazioni dei redditi, bilanci, ecc.) siete in buone mani. Il nostro studio vanta una grande esperienza e mette al servizio dei clienti la propria professionalità.

 

Cosa sono gli strumenti finanziari derivati?

 

Gli strumenti finanziari derivati sono dei contratti che hanno ad oggetto prestazioni corrispettive future relative ad elementi quali ad esempio dei titoli azionari; il regolamente della prestazione avviene in data futura, con un investimento irrilevante al momento della stipula. Affinché un contratto possa essere considerato un derivato deve avere, secondo lo IAS 39, tre requisiti:

  • presenza di un "sottostante", cioè di un elemento dal cui valore dipende il valore del derivato
  • esborso iniziale nullo o comunque inferiore rispetto a quello previsto da altri contratti da cui ci si aspettano rendimenti simili
  • regolamento a data futura

 

Funzione di copertura e funzione speculativa

 

I derivati possono avere funzioni di copertura e speculative.

Si parla di funzione di copertura in quanto il derivato "protegge" da un determinato rischio di mercato (ad esempio il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di cambio o di interesse); per contro, un derivato può avere anche funzione speculativa: chi acquista, cioè, lo fa puntanto sulla possibilità di ricavare più di quanto investito. Deri Chi acquista un derivato si espone al rischio che nel tempo il valore di mercato dell'elemento sottostante diminuisca, mentre chi vende si espone al rischio che il prezzo del sottostante aumenti a negoziazione già avvenuta. Derivati di copertura e derivati speculativi vengono trattati diversamente dal fisco, che tende a non riconoscere i costi sostenuti per l'acquisto di derivati a fini speculativi secondo il principio della non inerenza dei costi. 

 

Caratteristiche dei derivati di copertura e speculatvi secondo la dottrina nazionale e internazionale

 

Secondo l'OIC 3 - che in buona sostanza rinvia alle previsioni del Decreto Legislativo n° 87 del 1992 e delle istruzioni della Banca d'Italia un derivato viene considerato di copertura quando l'operazione sottostante presenta i seguenti requisiti:

  • la sua negoziazione ha l'intento di porre in essere una copertura
  • vi è un'alta correlazione tra le caratteristiche del contratto di copertura e quelle dell'elemento attivo o passivo coperto
  • e infine tali condizioni devono essere documentate in maniera incontrovertibile

La dottrina internazionale invece - con specifico riferimento allo IAS 39 - dispone criteri og­gettivi più stringenti per l'individuazione di un derivato di copertuta, quali:

  • la dimostrazione che la copertura è altamente efficace attraverso adeguata documentazione
  • l'utilizzo di modelli matematico-finanziari sia all'inizio della copertura che ad ogni data necessaria (es. chiusura del bilancio di esercizio o in occasione delle scadenze fiscali) per la verifica dell’efficacia della coper­tura 

Data la dimensione delle aziende italiane, nel nostro Paese trova più facilmente applicazione quanto disposto dalla disciplina nazionale (OIC 3, Decreto Legislativo n° 87 del 1992, istruzione della banca d'Italia) nella quale i derivati speculativi vengono individuati per esclusione: sono, cioè, derivati speculativi tutti quelli che non presentano le caratteristiche dei derivati di copertura.

 

Novità in tema di rilevazione contabile

 

Il Decreto Legislativo n° 139 del 18 agosto 2015 ha introdotto novità in materia di strumenti finanziari derivatiDallo scorso 1° gennaio 2016 i derivati di copertura e operazioni di copertura, andando a modificare anche quanto fino ad allora espresso dal Codice Civile. Secondo la nuova impostazione, le operazioni sui derivati devono essere accolte nello Stato Patrimoniale alla voce B III 4 (Immobilizzazioni) o alla voce C III 5 (Attivo Circolante), a seconda della loro durata e in entrambi i casi sotto la dicitura "Strumenti finanziari derivati attivi"; nel Patrimonio Netto sotto la voce A VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"; tra i Fondi Rischi ed Oneri alla voce B 3 nel caso in cui si tratti di "Strumenti finanziari derivati passivi". Per quanto attiene al Conto Economico, invece, saranno allocati nella voca  D) 18) d) "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" in caso di risultato di esercizio positivo e nella voce D) 19) d) "Svalutazioni di strumenti finanziari derivati" in caso di risultato negativo. Secondo la nuova formulazione degli articoli del Codice Civile dedicati ai derivati, gli stessi vanno iscritti al fair value e le variazioni del fair value vanno imputate al Conto Economico o, nel caso in cui lo strumento copra il rischio di variazione dei flussi legati ad un altro strumento finanziario, ad una riserva del Patrimonio Netto, positiva o negativa. La riserva, se positiva, non può essere utilizzata a copertura delle perdite. La differenza rispetto alla dottrina precedente sta nel fatto che fino al 31/12/2015 i derivati venivano rilevati nei conti d'ordine: nei bilanci chiusi al 31/12/2015 i derivati trovano ancora allocazione tra i conti d'ordine, con la semplice evidenza in nota integrativa di un eventuale mark to market positivo e un accantonamento al fondo rischi in caso di mark to market negativo. Tali nuove regole possono essere seguite anche dalle società che redigono il bilancio abbreviato, ma non dalle micro-imprese e cioè da quelle imprese che nel primo esercizio o, in seguito, per due esercizi consecutivi non abbiano registrato un Attivo dello Stato Patrimoniale maggiore di 175.000 euro o ricavi delle vendite e delle prestazioni maggiori di 350.000 euro o più di 5 dipendenti occupati durante l'esercizio.

Milano, 11/10/2017
Team Cogede Consulting
Il Commercialista di Milano e di Pavia