Decreto Rilancio: Bonus Aprile e Maggio

Le indennità confermate dal decreto rilancio e previste in origine dal d.l 18/2020 sono le seguenti:

  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali ago;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Indennità per i professionisti come da Reddito ultima istanza.

Richiesta del Bonus

Per coloro che hanno già richiesto il bonus di Marzo non sarà necessario effettuare una nuova domanda, ma riceveranno in automatico il bonus di aprile. I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.

Inoltre, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

La rilevazione della comprovata riduzione del reddito dovrà essere individuata secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività e la verifica della riduzione del reddito è eseguita dall’Agenzia delle Entrate, la quale sarà interpellata direttamente dall’INPS, nel momento in cui il contribuente presenterà domanda all’ente previdenziale per l’attribuzione dell’indennità.

Novità Decreto Rilancio

Il bonus per il mese di maggio sarà aumentato a 1000 euro anche per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Una delle novità introdotte dal decreto Rilancio riguarda i lavoratori dipendenti, sarà riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”

La norma individua inoltre delle particolari casistiche:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori intermittenti
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • incaricati alle vendite a domicilio
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

I soggetti beneficiari del bonus non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; non devono essere titolari di pensione.

 

Milano, 22/05/2020

Cogede
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