D. L. "Sostegni" e Pace Fiscale
Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ con le novità introdotte in materia di riscossione dal decreto “Sostegni”.
Le misure che interessano l'attività dell'Agenzia delle Entrate riguardano la proroga della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione ed i termini per i pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata.
Il decreto "Sostegni" prevede inoltre l’annullamento dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate, nel periodo 2000/2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5mila euro, per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.
L'amministrazione finanziaria ha pubblicato anche una breve guida (vademecum) sulle misure introdotte in materia di riscossione a causa del Covid, con delle slide esemplificative di tutte le nuove scadenze.
STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 30 APRILE
È stato prorogato fino al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020.
PAGAMENTI ENTRO IL 31 MAGGIO
È stato prolungato fino al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS, in scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021.
La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni in zona rossa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, cioè entro il 31 maggio 2021.
NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
Per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, il decreto "Sostegni" ha poi posticipato il termine di scadenza delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020.
Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021.
Per il saldo e tralcio, si tratta invece di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di entrambi gli anni.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti, cioè nei cinque giorni di tolleranza, o per importi parziali, andranno persi i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE
Restano sospesi fino al 30 aprile 2021 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
Tali somme non possono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato, ad esempio il datore di lavoro, deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi a partire dal 1 maggio 2021, riprenderanno a operare gli ordinari obblighi imposti al soggetto terzo debitore, cioè la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'amministrazione finanziaria fino alla copertura del debito.
Rimarranno sospese fino al 30 aprile 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società partecipate, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Le amministrazioni pubbliche possono dunque procedere con il pagamento in favore del beneficiario.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1 marzo 2021 al 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di questi.
STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5MILA EURO
Il decreto "Sostegni" prevede infine l'annullamento dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Possono beneficiare dello stralcio dei debiti le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell'anno di imposta 2019 o nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno realizzato redditi imponibili fino a 30mila euro.
Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sostegni".
Milano, 02/04/2021
Cogede
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