DEPOSITI IVA: come funzionano?

Sono depositi per la custodia di beni nazionali, comunitari ed extra comunitari immessi in libera pratica, in cui è possibile effettuare una serie di cessioni senza il pagamento dell’IVA, che viene differito al momento dell’estrazione. 

Introduzione dei beni in deposito

I beni devono essere materialmente introdotti nel deposito iva.  Non è sufficiente la presa in carico documentale.

Obblighi documentali

  • Acquisto intra: l’acquirente integra la fattura d’acquisto richiamando l’art 50 bis c. 4 lett a del 331/1993 senza applicare l’iva
  • Immissione in libera pratica dei beni non comunitari: l’importatore registra e rinvia alla dogana emittente il documento doganale di importazione o l’estratto di registro del deposito.
  • Cessione: il cedente emette fattura richiamando art 50 bis c.4 331/1993 con l’indicazione “non soggetta ad IVA per beni introdotti in deposito IVA”.

Obblighi di fatturazione

Sono diversi in base alla loro destinazione.  Sono a carico del soggetto che estrae i beni.

  • Commercializzazione in Italia di beni introdotti con acquisto:
    • Nazionale: si emette autofattura art.17 c.2 633/72 e la si registra solo sul registro acquisti insieme ai dati del versamento comunicatigli dal gestore del deposito;
    • IC: integra fattura registrata con eventuali integrazioni per servizi resi in deposito e la si annota in registri iva acquisti e vendite;
    • Importazione: si emette autofattura art 17 c 2 633/72 che fa riferimento alla dichiarazione doganale in suo possesso.
  • Cessione IC: si emette fattura non imponibile art 41 DL 633/1993
  • Esportazione: si emette fattura non imponibile art 8 c.1 DL 633/1993  e si registra la dichiarazione doganale.

I soggetti che estraggono beni introdotti nei depositi iva con importazione, assolvono IVA emettendo autofattura ai sensi dell’art.17 c.2 DPR 633/1993.

Il gestore del deposito per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA con acquisto nazionale e destinati ad essere utilizzati e commercializzati in Italia è solidalmente responsabile dell’imposta stessa e non si può avvalere della compensazione né orizzontale né verticale.  Il termine del versamento è il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’estrazione.

 

Milano, 03/07/2022

Cogede

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