Credito d'imposta: autotrasporto

Il 17 maggio 2022 è stato riconosciuto un contributo straordinario, nella misura del 28% (al netto dell’IVA e nel limite di 400 mila euro) della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 relativo al consumo di gasolio, per le imprese del settore dell’autotrasporto.  In particolare,  per l’acquisto di gasolio in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (spesa comprovata tramite fatture). Sarà possibile fruire del credito esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.

 

I soggetti beneficiari sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia  iscritte all’Albo Nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l’anno 2022.

 

Ricordiamo che il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni, a patto che il totale non superi il costo complessivo sostenuto.

 

Domanda

La domanda deve essere presentata tramite una piattaforma informatica, disponibile a partire dal 12 settembre 2022 e per i successivi 30 giorni (che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane al link www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it). La piattaforma prevede un’area di gestione e un’area di consultazione dello stato dell’istanza, accessibili tramite SPID/CNS/CIE. Ricordiamo che ogni volta che viene ripresentata una domanda, cambierà il posizionamento nella graduatoria. 

 

Nello specifico la domanda deve contenere  gli identificativi SDI delle fatture di acquisto del gasolio effettuato in Italia, emesse nel  primo trimestre 2022.  Per inserire anche le fatture di acquisto di fornitori con sede legale all’estero (privi dell’ identificativo SDI), bisognerà indicare  “operazione netting” nell’istanza. Invece, il rimborso per rifornimenti effettuati all’estero non è consentito.

 

La domanda deve contenere le informazioni necessarie per la determinazione del credito, attraverso due tipologie di file: 

 

  1. ”fatture”, ovvero: l’identificativo SDI della fattura elettronica, reperibile dal file metadati; la tipologia della fattura (CARB/NO CARB) in cui l’identificativo NO CARB riguarda quelle che non riportano l’identificativo della targa del veicolo; l’importo totale della fattura e l’importo a rimborso, esposti al lordo dell’iva. 

  2. “targhe”, ovvero: l’identificativo SDI; la targa del veicolo; l’eventuale contratto di noleggio, indicando se presente o meno (leasing: NO); Il codice paese dell’automezzo,  ossia il codice ISO. 

 

Nel caso in cui l’operatore che presenta la domanda sia un’azienda che rifornisce cisterne (fatture senza l'indicazione della targa), bisognerà inserire per la stessa fattura di acquisto tutte le targhe dei veicoli che rispettano i requisiti per il rimborso.

 

Verifica e controllo

Una volta presentata la domanda, inizia la fase di verifica e controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che successivamente fornirà  l’elenco delle aziende ammesse e l'importo concesso. La fase in questione può essere effettuata anche dopo l’erogazione del contributo,con conseguente revoca nel caso di individuazione di  irregolarità.

 

Una volta certificati i requisiti necessari e l’ammontare dell’importo passano 10 giorni prima di poter utilizzare in compensazione il credito in questione. Ciò sarà possibile presentando il modello F24 telematicamente, con codice tributo ancora in attesa di essere pubblicato.

 

Milano, 06/09/2022


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