Credito d'Imposta Beni Strumentali
Quali sono i vantaggi
Dipende dal tipo di bene.
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Da quando si può fruire del credito
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
Fatture e Documentazione
Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge 160/2019, commi da 184 a 194.
Nel caso di investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e in beni immateriali ad essi connessi (allegati A e B della legge 232/2016), è necessario produrre:
- una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure
- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
dai quali risulti che i beni possiedono le caratteristiche per essere ricompresi negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
Quali sono i beni esclusi
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Milano, 15/04/2020
Cogede
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