Costo Storico e Fondo di Ammortamento

La rivalutazione dei beni pone alcuni problemi alla momento di rispettare la durata di vita utile del bene.
Come sappiamo, fra la rivalutazione del solo costo storico, la rivalutazione con diminuzione o azzeramento del solo fondo di ammortamento e la rivalutazione sia del costo storico sia del fondo di ammortamento, solo quest'ultima è in grado di garantire l'immodificabilità della vita utile del beneperché il processo di ammortamento termina alla stessa scadenza originaria.


Un esempio pratico

Facciamo un esempio di rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento:

  • costo originario del bene = 100;
  • fondo di ammortamento al 31.12.2020, dopo aver stanziato una quota del 10% inerente al 2020 = 70.
    Il valore contabile netto perciò è 30 (100 - 70);
  • valore stimato del bene al 31.12.2020 = 60.

In questo caso, adottando il metodo misto, occorre rivalutare il costo storico da 100 a 200 e il fondo di ammortamento da 70 a 140, così da ottenere un valore contabile netto di 60 (200-140), pari al valore del bene.

Nel 2021, 2022 e 2023 ammortizzeremo 20 + 20 + 20 in modo che la durata di vita utile del bene rimanga invariata.


Attenzione all'anno di riferimento

Alcuni esempi, partendo dagli stessi presupposti, fanno riferimento al costo del bene ed al suo fondo al 31.12.2019.
Tuttavia la norma prevede che la rivalutazione sia l'ultima operazione contabile da farsi dopo lo stanziamento della quota d'ammortamento 2020.
Inoltre, riferendosi ai valori esistenti al 31.12.2019, non si lascia invariata la durata del bene, rimanendo uno scampolo di ammortamento anche per il 2024.

L'equivoco potrebbe nascere dal richiamo alla normativa precedente, tuttavia si tratta di un riferimento con una portata residuale, in quanto la norma stessa parla espressamente di applicazione della vecchia disciplina "in quanto compatibile".

L'attuale legge, entrata in vigore nel 2020, rinvia l'efficacia al successivo esercizio, quindi al 2021, ed i valori di rivalutazione devono riferirsi al 31.12.2020, cioè all'esercizio corrente.
A norma della disciplina precedente, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione andava considerato riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi  e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

La differenza è proprio qui: l'efficacia dell'allora legge di rivalutazione era immediata e le quote d'ammortamento andavano calcolate sui valori rivalutati, pertanto era necessario riferirsi per i calcoli ai valori contabili dell'esercizio precedente.

In definitiva, nel caso di rivalutazione con la tecnica contabile della rivalutazione del cespite e del fondo di ammortamento, è da ritenersi corretto partire dai valori contabili al 31.12.2020, considerando anche la quota d'ammortamento stanziata per quell'esercizio.

 

 

Milano, 06/04/2021

Cogede
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