Contributo per Sanatoria Lavoro Irregolare

L'INPS ha appena pubblicato le istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro irregolare introdotta dal decreto "Rilancio".
Si tratta delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per i periodi precedenti la regolarizzazione per i periodi precedenti il 19 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto.

Nella domanda di emersione presentata all'INPS, riferita ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani o comunitari, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il contributo entro il 7 giugno 2021

Non è prevista la possibilità di rimborso delle somme nei casi di inammissibilità, archiviazione, rigetto o mancata presentazione della dichiarazione di emersione.

Calcolo e versamento del contributo forfettario per gli arretrati retributivi contributivi e fiscali 

Il contributo da versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, a:

a) 300 euro per i settori dell'agricoltura, acquacoltura, allevamento, pesca, zootecnia e attività connesse;

b) 156 euro per i settori dell'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il contributo è riferito al massimo ai cinque anni precedenti la data della domanda dal momento che la contribuzione obbligatoria previdenziale ha prescrizione quinquennale.

Il versamento dei contributi forfettari deve avvenire tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • “CFZP”, denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”;
  • “CFAS”, denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”;
  • “CFLD”, denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.

Nel campo “elementi identificativi” va indicato il codice fiscale del lavoratore.

L'Agenzia delle Entrate,  che riscuote il contributo, provvede a versare lo stesso:

  • per un terzo all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;
  • per un terzo all'INPS, a titolo contributivo;
  • per un terzo all'INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

Vengono poi fornite specifiche istruzioni relative alle istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari, per i quali   il contributo forfettario è dovuto anche in caso di  emersione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non valido per lo svolgimento di attività lavorativa. 

In tutti i casi, con il versamento del contributo il datore di lavoro assolve agli obblighi di versamento della contribuzione afferenti al periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione, senza pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico per cui il datore di lavoro non può applicare la rivalsa per la quota contributiva normalmente posta a carico del lavoratore.
Per i periodi di lavoro successivi,  dal giorno successivo la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.

Sanatoria operai agricoli e versamento TFR

I datori di lavoro che hanno inoltrato istanze di emersione relative a operai agricoli o  assimilati sono tenuti anche agli adempimenti in materia di manifestazione della scelta del lavoratore di destinazione delle quote maturande di TFR.

Tale adempimento deve essere assolto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro o, nel caso di domanda di emersione avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere, entro sei mesi dall'apertura della matricola.

 

 

Milano, 31/05/2021

Cogede
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