Contributo a Fondo Perduto e Forfettari
Con una recente circolare l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni utili sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" per le attività che hanno subito cali consistenti di fatturato a causa della pandemia.
Fra le altre cose, l'amministrazione finanziaria ha analizzato la questione dell'accesso al contributo a fondo perduto dal punto di vista dei contribuenti appartenenti al cosiddetto regime forfettario.
A differenza della generalità dei contribuenti che esercitano attività d'impresa o libera professione, i contribuenti forfettari non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, proprio perché il loro reddito è determinato con modalità, appunto, forfettarie.
Questa situazione potrebbe fare sorgere qualche dubbio sulle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i contribuenti forfetari hanno diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto, ovviamente a condizione che si sia realizzata la contrazione dei ricavi richiesta dalla norma.
Per quanto riguarda le informazioni relative ai ricavi richieste per l'accesso al contributo, l'Agenzia ha ricordato che le informazioni necessarie sono a disposizione del contribuente forfettario, dato che questo è tenuto a conservare la documentazione idonea a dimostrare il non superamento del limite di ricavi previsto per l'accesso al regime di vantaggio.
Questi dati sono ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi, in modo specifico dal quadro LM del modello redditi dell'anno di riferimento, secondo le istruzioni analitiche dell'istanza da presentare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Per ulteriore precisazione, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi, anche per i contribuenti forfettari si fa riferimento alla data in cui l'operazione è stata effettuata che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equivalenti richiamati in fattura, a prescindere che questa sia emessa in formato cartaceo o elettronico, modalità che per i contribuenti forfettari è una facoltà.
L'Agenzia ha infine ricordato che il contributo non concorre alla formazione del reddito perché, come le precedenti disposizioni similari, il contributo mantiene la originale finalità risarcitoria del decreto "Rilancio", che punta a fornire una compensazione parziale per i gravi danni economici subiti a causa della pandemia e delle conseguenti misure di contrasto.
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" perciò non rileva ai fini del superamento della soglia di ricavi prescritta per i contribuenti forfetari.
Milano, 17/05/2021
Cogede
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