Contributo a Fondo Perduto: Chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti dei contribuenti su alcuni punti non chiariti in precedenza, ha confermato che il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 se la liquidazione è iniziata dopo il 31 gennaio 2020.
Il primo quesito riguardava un'impresa in liquidazione volontaria dal mese di luglio 2020 dopo aver cessato l'attività nel mese di marzo 2020. La società ha chiesto anche come determinare la riduzione del fatturato.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto chiarendo che l'attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell'eventuale residuo attivo fra i soci.
In linea di principio, perciò, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, quindi al 31 gennaio 2020, non è consentito fruire del contributo, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dalla pandemia. Diversamente, considerato l'impianto della normativa alla base del contributo, sono inclusi nell'ambito applicativo della disciplina i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla data del 31 gennaio 2020.
Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito dalla Commissione Europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
In sintesi, l'Agenzia ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Sostegni" spetta alle imprese che hanno avviato la liquidazione dopo il 31 gennaio 2020, a condizione che non si tratti di imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di imprese che abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Per la determinazione della riduzione del fatturato occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto "Rilancio", quindi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, messo a confronto con il fatturato medio del 2020 considerando tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, indipendentemente dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.
Milano, 17/05/2021
Cogede
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