Contributo a Fondo Perduto: Chiarimenti

L’articolo 25 prevede, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti in possesso di partita IVA e:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti attività di lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica;
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74, TUIR;
  • ai soggetti di cui all’articolo 162-bis, TUIR (intermediari finanziari);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38D.L. n. 18/2020, ovvero percettori dell’indennità di € 600, ma solo professionisti iscritti alla gestioneseparata e lavoratori dello spettacolo;
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs n. 509/1994 e n. 103/1996).

Da quanto sopra ne consegue che artigiani e commercianti possono richiedere il contributo a fondo perduto sebbene abbiano beneficiato dell’indennità di € 600 ai sensi dell’art. 28, D.L. n. 18/2020.

Condizioni per l’accesso al contributo

Il contributo spetta esclusivamente:

  • ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR
  • ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR non superiori a € 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in oggetto.

Inoltre i soggetti interessati possono beneficiare del contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La norma precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

ATTENZIONE

L’agevolazione spetta anche in assenza della condizione di riduzione del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale all’eventuale differenza se positiva tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

Le percentuali da applicare alla differenza se positiva tra fatturato/corrispettivi 2019 e fatturato/
corrispettivi 2020 risultano le seguenti:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori € 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ATTENZIONE
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto (per i soggetti aventi diritto), per un importo minimo non inferiore a € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’agevolazione infine:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP;
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Procedura per l’accesso al contributo


Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano, direttamente o tramite intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica, ed esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

Se volete che siamo noi a seguire la pratica, potete contattarci in studio e lasciarci il vostro nominativo.  Il costo della pratica sarà comunicato non appena la procedura per richiedere il contributo sarà disponibile.

 

Milano, 28/05/2020

Cogede
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