Contributo Centri Storici: Novità

Il decreto "Sostegni" ha ristretto la platea dei comuni beneficiari del contributo a fondo perduto centri storici, destinato ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. 

I soggetti beneficiari

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici viene circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi che, secondo l'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d' impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri:

- per i comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiori a 10mila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

In base ai dati statistici relativi all'anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura è di 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto.
Di conseguenza, i comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi con presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non sono capoluogo di provincia ammontano a 40.

Ricordiamo inoltre che a partire dal giorno 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 era possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”, previsto dal Dl n. 104/2020.

Il modello di istanza rimane il medesimo, da inoltrare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito la tabella allegata al decreto "Agosto", che ha istituito il contributo.

ELENCO COMUNI 

CODICE CATASTALE  COMUNE  PROVINCIA  RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI 
L736 Venezia VENEZIA 42,6
L746 Verbania VERBANO-CUSIO-OSSOLA 26,0
D612 Firenze FIRENZE 21,5
H294 Rimini RIMINI 15,3
I726 Siena SIENA 11,6
G702 Pisa PISA 9,9
H501 Roma ROMA 7,6
C933 Como COMO 7,2
L781 Verona VERONA 6,4
F205 Milano MILANO 5,8
L500 Urbino PESARO E URBINO 5,7
A944 Bologna BOLOGNA 4,2
E463 La Spezia LA SPEZIA 4,2
H199 Ravenna RAVENNA 4,2
A952 Bolzano BOLZANO-BOZEN 4,1
A794 Bergamo BERGAMO 3,8
E715 Lucca LUCCA 3,7
F052 Matera MATERA 3,4
G224 Padova PADOVA 3,3
A089 Agrigento AGRIGENTO 3,3
I754 Siracusa SIRACUSA 3,0
H163 Ragusa RAGUSA 3,0
F839 Napoli NAPOLI 2,2
B354 Cagliari CAGLIARI 1,8
C351 Catania CATANIA 1,7
D969 Genova GENOVA 1,6
G273 Palermo PALERMO 1,3
L219 Torino TORINO 1,3
A662 Bari BARI 1,3

I requisiti

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nei centri storici dei comuni sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, la percentuale del:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

Il contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

Milano, 09/06/2021

Cogede
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