Contributo Centri Storici: NovitÃ
Il decreto "Sostegni" ha ristretto la platea dei comuni beneficiari del contributo a fondo perduto centri storici, destinato ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
I soggetti beneficiari
Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici viene circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi che, secondo l'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d' impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri:
- per i comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiori a 10mila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
In base ai dati statistici relativi all'anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura è di 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto.
Di conseguenza, i comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti dove si trovano santuari religiosi con presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non sono capoluogo di provincia ammontano a 40.
Ricordiamo inoltre che a partire dal giorno 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 era possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”, previsto dal Dl n. 104/2020.
Il modello di istanza rimane il medesimo, da inoltrare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito la tabella allegata al decreto "Agosto", che ha istituito il contributo.
ELENCO COMUNI |
|||
CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
L736 | Venezia | VENEZIA | 42,6 |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 26,0 |
D612 | Firenze | FIRENZE | 21,5 |
H294 | Rimini | RIMINI | 15,3 |
I726 | Siena | SIENA | 11,6 |
G702 | Pisa | PISA | 9,9 |
H501 | Roma | ROMA | 7,6 |
C933 | Como | COMO | 7,2 |
L781 | Verona | VERONA | 6,4 |
F205 | Milano | MILANO | 5,8 |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO | 5,7 |
A944 | Bologna | BOLOGNA | 4,2 |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA | 4,2 |
H199 | Ravenna | RAVENNA | 4,2 |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN | 4,1 |
A794 | Bergamo | BERGAMO | 3,8 |
E715 | Lucca | LUCCA | 3,7 |
F052 | Matera | MATERA | 3,4 |
G224 | Padova | PADOVA | 3,3 |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO | 3,3 |
I754 | Siracusa | SIRACUSA | 3,0 |
H163 | Ragusa | RAGUSA | 3,0 |
F839 | Napoli | NAPOLI | 2,2 |
B354 | Cagliari | CAGLIARI | 1,8 |
C351 | Catania | CATANIA | 1,7 |
D969 | Genova | GENOVA | 1,6 |
G273 | Palermo | PALERMO | 1,3 |
L219 | Torino | TORINO | 1,3 |
A662 | Bari | BARI | 1,3 |
I requisiti
Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nei centri storici dei comuni sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, la percentuale del:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Milano, 09/06/2021
Cogede
Ti Informa