Contratto di espansione
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta in materia di contratto di espansione. In particolare, per gli anni 2022 e 2023, vi è la possibilità di stipulare questi contratti anche per le aziende (di almeno 50 dipendenti, “con unica finalità produttiva o di servizi”). Più nel dettaglio l’INPS fornisce nuove indicazioni sul contratto sull’indennità mensile. Infatti il contratto di espansione permette ai lavoratori che si trovano a meno di 5 anni dalla pensione di uscire anticipatamente e di ricevere un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto.
Soggetti interessati
L’indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni (FPLD), alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria. Un’altra condizione necessaria è quella di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023. Quindi il contratto di espansione, per essere valido, può essere applicato nel caso di:
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pensioni di vecchiaia, con 67 anni di età e 20 anni di contributi;
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alle pensioni di anzianità: con 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, garantendo, anche, gli eventuali aumenti di requisiti pensionistici, dovuti alla speranza di vita.
Non si può applicare:
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alla pensione quota 100 e quota 102,
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opzione donna,
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ape sociale.
Piano di esodo
Nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, può essere indicato, per il 2022 e il 2023, un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, come lavoratori particolarmente numerosi, nel contratto di espansione è possibile prevedere due piani di esodo (e due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro). In ogni caso devono essere indicati:
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il numero massimo dei lavoratori interessati;
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la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo.
La data di risoluzione dei rapporti di lavoro non può essere rispettivamente successiva al 30 novembre 2022 e al 30 novembre 2023. Ogni piano di esodo deve essere accompagnato da fideiussione bancaria che deve coprire l’importo complessivamente dovuto maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%. Tuttavia non sarà necessaria, in caso di versamento in unica soluzione.
Documentazione da allegare alla domanda INPS
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere:
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copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro;
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la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”;
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la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodati"), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
Fondi di solidarietà bilaterali
E’ possibile ricevere l'indennità anche tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione. Anche in questo caso il datore di lavoro è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o il pagamento in un’unica soluzione.
Nel caso in cui la possibilità di applicazione della misura non sia prevista dal regolamento del fondo, per consentirne l’operatività non sono necessarie modifiche né apposite deliberazioni.
Milano, 28/07/2022
Cogede
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