Contratto di Rioccupazione

Il decreto "Sostegni bis" ha istituito il contratto di rioccupazione.

Questa tipologia contrattuale ha ricevuto l'approvazione definitiva anche da parte della Commissione Europea, che ha stanziato delle risorse per utilizzare lo strumento per rilanciare il mercato del lavoro in crisi a seguito della pandemia.

Aspetti generali

Il decreto "Sostegni Bis" ha istituito, in via eccezionale, dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, una nuova tipologia di contratto che determina l'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretta incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro del disoccupato nella fase di ripresa delle attività successiva alla pandemia.

Con questo tipo di contratto, che deve essere sottoscritto in forma scritta ai fini della prova, è previsto che si attivi un apposito progetto individuale d'inserimento con il consenso del lavoratore, allo scopo di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del soggetto all'interno del nuovo contesto lavorativo.

Tale progetto individuale d'inserimento durerà per 6 mesi e al termine di tale periodo le parti potranno recedere liberamente, previo preavviso, dal contratto.
Se invece le parti non recedono dal contratto, lo stesso prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per tutte le altre condizioni valgono le normali regole per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Autorizzazione dell'Unione Europea

A luglio la Commissione Europea ha reso noto di aver approvato una dotazione per incentivare l'inserimento di lavoratori disoccupati all'interno del mercato del lavoro italiano.

Il contratto di ricollocazione è stato ritenuto conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo, poiché non supera il limite massimo di un 1,8mln di euro per impresa.

Vantaggi

Nonostante le diverse posizioni critiche sul tipo di contratto, sia per il limitato arco temporale nel quale è possibile attivarlo che per la migliore attrattività di altri strumenti contrattuali, è opportuno chiedersi per quale motivo il contratto di rioccupazione potrebbe rilanciare il mercato del lavoro che alla definitiva conclusione del blocco licenziamenti rischierebbe di collassare.

Senz'altro una delle motivazioni che rendono interessante l'accesso al contratto di rioccupazione è l'esonero contributivo: è infatti previsto un esonero contributivo totale per la durata massima di sei mesi per un importo massimo di 6mila euro su base annua che dovrà essere riparametrato e applicato su base mensile, ad eccezione dei versamenti dovuti per premi e contributi INAIL.

Attenzione però: non tutti potranno accedere al contratto di rioccupazione, in quanto l'opportunità sarà preclusa ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva nella quale vogliono assumere con il contratto di rioccupazione.

Rimane fermo che per accedere a tale tipologia di contratto è necessario rispettare tutti gli obblighi di legge, nonché accordi, contratti collettivi e tutte la normativa in materia di obblighi contributivi.

 

 

Milano, 28/07/2021

Cogede
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