Comunicazione Somministrazioni entro Febbraio

Entro il 31 gennaio 2021, le aziende che, nel corso del 2020, hanno perfezionato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro (quello che prima veniva chiamato lavoro interinale) devono inoltrare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria: CGIL, CISL e UIL, ma anche UGL ed autonomi.

Cadendo il termine di domenica, la scadenza slitta automaticamente al giorno successivo, lunedì 1 febbraio 2021.

La comunicazione deve riferirsi ai contratti di somministrazione stipulati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e deve obbligatoriamente contenere:
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;                             
• la durata dei contratti di somministrazione;   
 il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.          
La comunicazione non prevede il nome dei lavoratori somministrati: è sufficiente il solo dato numerico.

L’invio può avvenire:    
• via fax;            
• tramite raccomandata a mano;            
• via raccomandata con ricevuta di ritorno;        
• via posta elettronica certificata (PEC).  

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti, come in caso di non corretto assolvimento del medesimo obbligo, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile tra i 250 e i 1250 euro.

La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’azienda utilizzatrice, che può comunque avvalersi di un proprio intermediario o di un consulente.          
All’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore, i lavoratori somministrati devono poi essere registrati nel Libro Unico del Lavoro (LUL).

 

 

Milano, 26/01/2021

Cogede
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