Chi va in vacanza paga meno tasse
Le tanto agogniate vacanze stanno per arrivare, ma anche i viaggi di lavoro sono delle preziose opportunità per addolcire il carico fiscale in un luogo più sereno.
La prima regola è conservare tutta la documentazione a sostegno della liceità della deduzione, in seguito è necessario optare una tipologia di rimborso, di seguito le due modalità maggiormente utilizzate
Rimborso spese a piè di lista analitico
Per prima cosa è necessaria la rendicontazione analitica, attraverso la raccolta di tutti gli scontrini, ricevute, biglietti aerei, ferroviari, treni, pedaggi riportanti date e luoghi.
Il costo sostenuto sarà così deducibile dall’azienda e il rimborso al dipendente in busta paga non sarà tassabile
Rimborso forfettario
Il rimborso viene calcolato forfettariamente, in relazione alla destinazione della trasferta. La trasferta effettuata in Italia comporta una deduzione massima di 46,48 euro. La deduzione riservata a chi effettua trasferte fuori dall’Italia avrà invece un importo di 77,47 euro. Il rimborso in busta paga entro i limiti citati non sarà assoggettata a IRPEF. Se questi limiti vengono superati il costo diventa indeducibile IRES per l’azienda e imponibile IRPEF per il dipendente.
Spese di vitto e alloggio
Le spese di vitto e alloggio, ovviamente documentate da fattura, sono deducibili al 25%.
Nel caso in cui le spese di vitto e alloggio siano documentate solo da ricevuta e non da fattura, l’iva sarà indetraibile.
Invece se i rimborsi spesa vengono rendicontati analiticamente si perderà la deducibilità ai fini Ires ma potranno esse dedotti interamente.
Spese di trasporto
Le spese di trasferta sono deducibili e imponibili nella misura dipendente dalla tipologia di rimborso scelto (analitico o forfettario). In ogni caso le spese di trasferta devono essere al di fuori del comune di lavoro e comunque a più di 10 km.
Altresì è possibile usufruire del rimborso chilometrico deducibile senza limiti per l’impresa e non imponibile in busta paga al dipendente.
Cene aziendali
Deducibili dal reddito di impresa per il 75% del loro ammontare, sono indetraibili al 100% in termini di IVA
Milano, 11/07/2019
Cogede
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