Che fine ha fatto il Bonus Renzi?
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sull’applicazione delle misure di riduzione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilato che hanno sostituito il vecchio Bonus Renzi.
Si tratta di due misure calcolate in modo leggermente diverso ma che hanno entrambe l’obiettivo finale di ridurre il cuneo fiscale:
- un “trattamento integrativo” che, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1 luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e a 1.200 euro per il 2021, a condizione che il reddito complessivo del beneficiario rimanga sotto i 28mila euro;
- una “ulteriore detrazione fiscale” per chi percepisce redditi, tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2020, compresi tra i 28 e i 40mila euro.
Se il reddito complessivo non supera 35mila euro l’interessato fruisce di una detrazione, rapportata al periodo di lavoro, fino a un massimo di 600 euro per il 2020, che possono raddoppiare a partire dal 2021.
Superata questa soglia, la detrazione spettante è di 480 euro per il 2020 (960 l’anno dal 2021) che si azzera raggiunta la soglia massima dei 40mila euro.
L’Agenzia delle Entrate specifica che, per il calcolo del reddito complessivo, vanno considerati anche i redditi da lavoro sottoposti a regimi speciali, come nel caso dei lavoratori “impatriati”, e i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti. Va invece escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
In presenza dei requisiti previsti, sono i sostituti d’imposta che riconoscono il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti, senza bisogno di richiesta da parte del lavoratore, verificando in sede di conguaglio la spettanza nei confronti del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha infine ricordato che il decreto “Rilancio” ha previsto che il bonus Irpef e il trattamento integrativo siano riconosciuti anche ai soggetti incapienti, cioè quando il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, inferiore alle detrazioni, per effetto del minor reddito da lavoro prodotto nel 2020 a causa del Covid.
Per il periodo in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali straordinari con causale Covid 19 il calcolo avverrà sulla base della retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.
Milano, 22/12/2020
Cogede
Ti Informa