Cessioni “Tax Free”: Chiarimenti

Per i turisti privati che acquistano beni superiori a € 154,94 (IVA inclusa) per cui è previsto lo sgravio dell’iva si emette solo la fattura e non lo scontrino elettronico perché altrimenti si duplica l’incasso comunicato all’Agenzia delle Entrate.

I turisti che vogliono godere di questo sgravio devono però rispettare le seguenti condizioni che non sono poche:

  • Residenza in uno stato extra UE
  • Importo complessivo del bene superiore ai € 154,94
  • Il bene acquistato deve essere destinato all’uso personale
  • I beni devono essere trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nei bagagli personali del turista
  • la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione della cessione.

Il cedente deve invece:

  • emettere una fattura non imponibile ex art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;

ovvero

  •  emettere una fattura con IVA, ai sensi del comma 2 del citato art. 38-quater, che verrà rimborsata

all’acquirente una volta ottenuta la prova di uscita del bene dall’UE (utilizzando i servizi messi a disposizione nei punti di uscita dal territorio dell’UE / aeroporti da parte delle società di “tax refund” che provvedono a rimborsare l’IVA al turista extraUE e ad inoltrare la fattura vistata al cedente).

Per le cessioni in esame l’art. 4-bis, DL n. 193/2016 ha introdotto a decorrere dall’1.9.2018 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0, con il quale viene prodotto il “visto uscita digitale” del bene dall’UE.

 

Se volete informazioni maggiori riguardo al sistemo OTELLO 2.0 potete visitare la pagina del sito dell’Agenzia delle Dogane al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0

 

Milano, 04/02/2020

Cogede
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