Cessione Crediti Superbonus

A poco tempo dalla scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione dei crediti per le spese sostenute nel 2022, i contribuenti che non hanno sufficiente capienza fiscale per portare in detrazione le somme stanno cercando di capire a chi cedere i crediti entro la scadenza del 31 marzo 2023.

A chi cedere i crediti?

È importante sottolineare che, oltre alle banche (visto il blocco che dura ormai da mesi per le nuove pratiche), si può cedere i crediti anche a privati, professionisti e imprese, anche quelle che non operano nel settore edile.

Nel caso di cessione a persone fisiche, professionisti o imprese la questione a cui fare attenzione è la capienza fiscale del soggetto. La verifica è interesse dell’acquirente il quale, per non trovarsi a sua volta nella condizione di perdere parte dell’agevolazione edilizia, dovrà assicurarsi di poter compensare l’importo dei crediti che acquista.

In generale, le imprese hanno una maggiore capienza fiscale rispetto ai privati e ai professionisti, in quanto i crediti possono essere portati in compensazione con l’IVA dovuta o i contributi.

Ma cosa accade a chi non riesce ad effettuare la comunicazione in tempo? Perde definitivamente la possibilità di cedere le rate 2023? La risposta è no. Può procedere al costo di 250 Euro, attraverso la remissione in bonis.

Cos’è la remissione in bonis?

È un istituto con cui i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, dl 16/2012).

In pratica, la remissione in bonis è molto simile al ravvedimento operoso.

Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:

  • la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi e ispezioni
  • il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, ossia esistano i presupposti che danno diritto alla detrazione (tutto quanto previsto, tra cui asseverazioni tecniche e visto di conformità)
  • il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (es. un contratto di cessione firmato antecedente al 31/03 per dimostrare il comportamento coerente)
  • il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 30 novembre
  • il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione pari a 250 Euro.

 

Inoltre, la trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

Il versamento della sanzione è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo 8114, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo 10, denominato “cessionario/fornitore”.

 

Milano, 24/03/2023

Cogede
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