Cessione Azienda: Plusvalenza e Tasse

La plusvalenza si considera conseguita alla data di stipula dell'atto o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dall'effettivo percezione del corrispettivo.

I Regimi di Tassazione della Plusvalenza

Sono previsti diversi regimi di tassazione del cedente e del periodo di possesso dell'azienda.  Quest'ultimo di setermina con riferimento al giorno in cui è stara precedentemente acquista o costituita l'impresa.

Ecco le opzioni di tassazione applicabili a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società e in base al periodo di possesso dell'azienda:

Periodo di Possesso Imprenditore Individuale Società
Unica Azienda Una tra le più Aziende
Più di 5 anni 2 possibilità:
- regime normale
- regime tassazione separata

3 possibilità:
- regime normale
- regime normale-differito
- regime tassazione separata

2 possibilità:
- regime normale
- regime normale-differito
Meno di 5 anni e più di 3 anni regime normale 

2 possibilità:
- regime normale
- regime normale-differito

2 possibilità:
- regime normale
- regime normale-differito
Meno di 3 anni regime normale obbligatorio regime normale obbligatorio regime normale obbligatorio

Regime Normale

La plusvalenza concorre, per intero, alla formazione del reddito complessivo d'impresa nell'esercizio in cui è realizzata.  Su tale reddito complessivo si applicano le imposte.

Regime Normale-Differito

Se ricorrono i requisit, il cedente può optare per la tassazione frazionata della plusvalenza in quote costanti nell'esercizio in cui è stata relaizzata e (al massimo) nei quattro successivi.  Questa opzione va esercitata in dichiarazione e la scelta vale anche per gli anni successivi in cui si intende frazionare la plusvalenza.

Regime di Tassazione Separata

In questo caso è dovuto un acconto del 20% della plusvalenza nell'esercizio in cui è realizzata, la restante parte sarà presa in carico dall'Agenzia delle Entrate che notificherà il contribuente del conguaglio relativo determinato applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.  Se si sceglie questa opzione non è possibile frazionare la plusvalenza.

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Milano, 14/01/2022

 

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