Cessione Azienda: Plusvalenza e Tasse
La plusvalenza si considera conseguita alla data di stipula dell'atto o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dall'effettivo percezione del corrispettivo.
I Regimi di Tassazione della Plusvalenza
Sono previsti diversi regimi di tassazione del cedente e del periodo di possesso dell'azienda. Quest'ultimo di setermina con riferimento al giorno in cui è stara precedentemente acquista o costituita l'impresa.
Ecco le opzioni di tassazione applicabili a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società e in base al periodo di possesso dell'azienda:
Periodo di Possesso | Imprenditore Individuale | Società | |
Unica Azienda | Una tra le più Aziende | ||
Più di 5 anni | 2 possibilità: - regime normale - regime tassazione separata |
3 possibilità: |
2 possibilità: - regime normale - regime normale-differito |
Meno di 5 anni e più di 3 anni | regime normale |
2 possibilità: |
2 possibilità: - regime normale - regime normale-differito |
Meno di 3 anni | regime normale obbligatorio | regime normale obbligatorio | regime normale obbligatorio |
Regime Normale
La plusvalenza concorre, per intero, alla formazione del reddito complessivo d'impresa nell'esercizio in cui è realizzata. Su tale reddito complessivo si applicano le imposte.
Regime Normale-Differito
Se ricorrono i requisit, il cedente può optare per la tassazione frazionata della plusvalenza in quote costanti nell'esercizio in cui è stata relaizzata e (al massimo) nei quattro successivi. Questa opzione va esercitata in dichiarazione e la scelta vale anche per gli anni successivi in cui si intende frazionare la plusvalenza.
Regime di Tassazione Separata
In questo caso è dovuto un acconto del 20% della plusvalenza nell'esercizio in cui è realizzata, la restante parte sarà presa in carico dall'Agenzia delle Entrate che notificherà il contribuente del conguaglio relativo determinato applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti. Se si sceglie questa opzione non è possibile frazionare la plusvalenza.
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Milano, 14/01/2022
Cogede
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