Certificazione Unica 2021 entro il 16 Marzo
Con la Certificazione Unica 2021 il sostituto d'imposta indica i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, oltre a quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e contratti di locazione breve.
Il modello di Certificazione 2021 va trasmesso entro il 16 marzo 2021. Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato per il 31 ottobre 2021, che slitterà automaticamente al 2 novembre perché il 31 ottobre 2021 è domenica e il 1 novembre 2021 è festivo.
Qui si può scaricare il modello di Certificazione Unica Sintetica, cioè una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente a cura del datore di lavoro entro il 16 marzo 2021 o entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Qui invece si può scaricare la Certificazione Unica Ordinaria, cioè la versione implementata della certificazione, che va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.
Per i redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione del Mod. 770 (come il Mod. 730: 31 ottobre 2021 che slitta in automatico al 2 novembre 2021.
Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e coloro che hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, nonché i premi assicurativi dovuti all'INAIL.
La CU 2021 va presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS: è il caso, ad esempio, delle aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.
Entro il 21 marzo 2021, ossia entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della CU 2021, si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini senza incorrere in sanzioni.
L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il flusso si compone di:
- Frontespizio, dove vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT, dove vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2021, dove vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Rimane facoltà dei sostituti d’imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, nel caso in cui ciò risulti più agevole per il sostituto.
Sono previste sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica 2021.
La sanzione ammonta a 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila euro.
In caso di trasmissione errata, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro cinque giorni dal termine, mentre se la CU è trasmessa corretta entro sessanta giorni dal termine di presentazione la sanzione è applicata in forma ridotta: 33,33 euro per ciascuna CU, con un massimo di 20mila euro.
Milano, 04/03/2021
Cogede
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