Cause di Esclusione ISA 2021
I casi in cui il contribuente è esonerato dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono definiti dalla legge, che, per l'anno fiscale 2020, prevede anche delle esenzioni legate alla pandemia.
Come regola generale, per il periodo d'imposta interessato, gli indici non si applicano nei casi di:
- inizio dell'attività;
- cessazione dell’attività;
- non normale svolgimento dell’attività;
- superamento del limite dei ricavi previsto.
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
1) Inizio e cessazione dell’attività
Il modello ISA 2021 comunica ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta di essere esclusi dalla sua applicazione.
L'espressione è esposta a diverse interpretazioni, perché l'inizio dell'attività, per un'impresa italiana, può essere rappresentativa di momenti diversi.
I possibili equivoci sono stati risolti dall'Agenzia delle Entrate: la causa di esclusione ISA relativa all'inizio dell'attività si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall'effettivo inizio dell'attività aziendale e dall'attivazione dell'impresa in CCIAA.
In tal caso il contribuente esporrà la causa di esclusione con codice 1 sul modello Redditi 2021 e non compilerà il modello ISA 2021.
Per il contribuente individuale, invece, l'individuazione del periodo di cessazione dell'attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA.
Il periodo d'imposta in cui questo evento avviene sarà escluso dall’applicazione degli ISA esponendo il codice 2 sul modello Redditi 2021 e non sarà necessario compilare il modello ISA 2021.
Per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo d'imposta, la questione è più articolata, presentando diverse cause di esclusione a seconda della qualità del periodo di riferimento.
2) Non normale svolgimento dell’attività
Anche in questo caso, l'espressione, a causa della sua genericità, risulta ambiguia.
La normalità è un'idea inevitabilmente subordinata alla soggettività, rendendo opinabile la causa di esclusione.
Le situazioni attratte alla fattispecie sono:
- il periodo d'imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento;
- il periodo d'imposta in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività prevista dall'oggetto sociale.
Le istruzioni del modello ISA esemplificano alcune ipotesi, ma rappresentano solo un elenco di esempi che non vincolano il contribuente in modo troppo rigido; - il periodo d'imposta in cui l'attività non è stata esercitata per ristrutturazione dei locali dell'azienda;
- il periodo d'imposta in cui l'imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l'unica azienda;
- il periodo d'imposta in cui il contribuente sospende l'attività aziendale e ne da pubblicità ai terzi attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nello stesso indice;
- per i professionisti, il periodo d'imposta in cui l'attività è stata interrotta per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d'imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
In tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 4, da esporre sul modello Redditi 2021, e non si compilerà il modello ISA 2021.
3) Emergenza sanitaria Covid-19
Il Decreto Ministeriale del MEF del 2 febbraio 2021 istituisce nuove e specifiche cause di esclusione dagli ISA connessi alla pandemia, appositamente dedicate al periodo d'imposta che si chiude al 31 dicembre 2020.
Queste causa di esclusione, recepite dalle istruzioni dei modelli Redditi e ISA, sono dedicate ai contribuenti che:
- hanno avuto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel 2020 rispetto all'anno fiscale precedente: causa di esclusione codice 15;
- hanno aperto la partita IVA nel 2019: causa di esclusione codice 16;
- esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche elencate nella Tabella 2 in allegato alle istruzioni della parte generale del modello ISA: causa di esclusione codice 17.
Le fattispecie indicate sono chiare e non lasciano spazio ai dubbi.
In tutti questi casi sarà possibile utilizzare il codice di esclusione specifico, da esporre sul modello Redditi 2021 per essere esclusi dall'applicazione degli indici, ma il modello ISA, in questi casi, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021.
Per l'elenco dei codici ATECO esclusi dall'applicazione degli indici clicca qui.
4) Multiattività e superamento limite di ricavi o compensi
Sono escluse dall'applicazione degli ISA le imprese che esercitano due o più attività quando queste non rientrino tutte nel medesimo ISA, e, contestualmente, l'ammontare dei ricavi o dei compensi delle attività che non rientrano nel modello ISA dell'attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi o dei compensi dell'impresa.
In tal caso sarà possibile utilizzare il codice di esclusione 7, da esporre sul modello Redditi 2021, per esentare l'impresa dall'applicazione degli ISA, ma il modello, in questo caso, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021, insieme al cosiddetto prospetto multiattività, con finalità di acquisizione dei dati.
Come anticipato, la normativa ISA prevede espressamente che i contribuenti che superino un determinato limite di ricavi o di compensi non siano sottoposti all'obbligo di compilazione e trasmissione del modello ISA.
In base alle istruzioni dei modelli Redditi 2021, il limite di ricavi o compensi oltre il quale il contribuente non è sottoposto all'obbligo è di 5.164.569 euro.
In questo caso, il contribuente sarà escluso dall'applicazione degli ISA esponendo il codice 3 sul modello Redditi 2021 e non compilerà il modello ISA 2021.
5) Determinazione del reddito con criteri forfettari e altre cause di esclusione
I contribuenti che adottano il regime forfettario di determinazione del reddito, così come quelli in regime dei minimi, oggi attivi fino ad esaurimento, non sono soggetti agli ISA.
Tuttavia, in questi casi, non è stato individuato uno specifico codice di esclusione, perché questo tipo di contribuenti, per dichiarare i propri redditi, utilizzano il quadro LM del Modello Redditi PF 2021, che non prevede la compilazione del modello ISA in nessun caso.
Le altre tipologie di contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari saranno egualmente esclusi dall'applicazione degli ISA esponendo il codice 5 sul modello Redditi 2021 e non compileranno il modello ISA 2021.
Accanto alle fattispecie generiche, la legge prevede alcuni casi specifici di esclusione che interessano precise tipologie di contribuenti, riassunte nella tabella che segue.
Fattispecie |
Codice |
Modello ISA |
Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA approvato per l’attività esercitata |
6 |
non compilare |
Contribuente partecipante a un gruppo IVA |
14 |
compilare |
Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci |
11 |
non compilare |
Cooperative che esercitano attività di trasporto taxi o di noleggio con conducente |
12 |
non compilare |
Corporazioni dei piloti di porto |
13 |
non compilare |
Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 117/2017 |
8 |
non compilare |
Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) che applicano il regime forfetario di cui all'art. 86 del D.Lgs. 117/2017 |
9 |
non compilare |
Imprese sociali |
10 |
non compilare |
Le cause di esclusione indicate dai numeri 8, 9 e 10 sono subordinate al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Milano, 08/07/2021
Cogede
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