CU 2021 e Contribuenti Forfettari

Entro il 16 marzo 2021 i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le CU relative alle ritenute versate per conto di dipendenti, autonomi e assimilati per l'anno 2020.
In particolare, fra i lavoratori autonomi sono ricompresi anche i contribuenti in regime forfettario.

I forfettari non sono considerati sostituti d'imposta quindi, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d'acconto, devono saldarla al lordo dell'importo indicato.
Allo stesso modo, i forfettari sono esentati dal versamento delle ritenute d'acconto e, di conseguenza, anche dalla presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770) a condizione di non avere dei dipendenti.

Diverso è invece il discorso per i sostituti d'imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari.
Per questi è previsto l'obbligo di indicare nelle CU, nella sezione riservata ai lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfettari.

In particolare, nel riquadro relativo ai "dati relativi alle somme erogate - tipologia reddituale" occorre indicare la causale "A" prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.

Nella parte relativa ai "dati fiscali", al punto "4" si deve indicare l'importo lordo corrisposto al forfettario, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente e dell'eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali. Nel caso in cui il soggetto forfettario avesse applicato in fattura il contributo relativo alla propria cassa previdenziale di appartenenza, tale importo non deve essere inserito nel campo "4".

Da segnalare che al punto "6" è stato istituito il codice "12" rivolto esclusivamente ai contribuenti forfettari.
Bisogna utilizzare tale codice nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, mentre si deve utilizzare ancora il codice "7", denominato "Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta" per indicare, ad esempio, i compensi corrisposti a soggetti minimi o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Con il codice "8", poi, si devono continuare ad indicare le somme esentate dall'applicazione della ritenuta d'acconto poiché non costituiscono reddito.

Per fare un esempio concreto, supponiamo che, nel corso del 2020, un sostituto d'imposta abbia pagato ad un professionista in regime forfettario soggetto a cassa previdenziale una fattura da 1042 euro, di cui 1000 euro di compenso, più il 4% quindi 40 euro di cassa previdenziale e 2 euro di imposta di bollo.
Nella CU il sostituto dovrebbe indicare:
- al punto "4" l'importo lordo di 1002 euro, escludendo l'importo relativo alla cassa previdenziale;
- al punto "6", con codice "12" l'importo di 1000 euro a titolo di compenso corrisposto al soggetto in regime forfettario e con codice "8" l’importo di 2 euro.

Se invece il professionista forfettario non fosse stato assoggettato a cassa di previdenza, ma avesse applicato in fattura la rivalsa INPS al 4%, la fattura, sempre per un totale di 1042 euro, sarebbe stata composta da 1000 euro di compenso, più il 4% stavolta di rivalsa INPS ma sempre di 40 euro e ancora 2 euro di imposta di bollo.
In questo caso il sostituto d'imposta dovrebbe indicare nella Certificazione Unica:
- al punto "4" l’importo lordo di 1042 euro, includendo quindi al compenso anche la rivalsa INPS al 4%;
- al punto "6", con codice "12" l'importo di 1040 euro a titolo di compenso non soggetto a ritenuta d'acconto e con codice "8" l’importo di 2 euro.

 

 

Milano, 11/03/2021

Cogede
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