CU 2021 e Bonus IRPEF

Nella Certificazione Unica 2021 da inviare entro il 16 marzo 2021 ci sono importanti novità relative al taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente: il trattamento integrativo da 100 euro al mese per i redditi fino a 28mila euro e l'ulteriore detrazione IRPEF per i redditi compresi fra 28mila e 40mila euro, i cosiddetti bonus IRPEF.

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Nella sezione "Dati anagrafici", per docenti, ricercatori e rimpatriati che fruiscono delle agevolazioni è richiesta, al punto 11, l'indicazione dello stato estero in cui il soggetto era residente prima del rientro in Italia.

Nella sezione "Dati  fiscali":

  • è stato aggiunto il punto 12, per l'importo dei redditi in franchi svizzeri;
  • sono stati aggiunti i punti 13 e 14, dove indicare il numero di giorni già presente al punto 6, ma suddivisi in primo e secondo semestre per consentire l'attribuzione delle quote del bonus e/o del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione entrati in vigore nel luglio scorso. Al momento della compilazione vanno distinti i giorni di spettanza tra primo e secondo semestre con un massimo, rispettivamente, di 181 e 184 giorni.
  • ai punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va inserito il codice relativo all’onere detraibile per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90% prelevabile dalle tabelle A, B, C, D e E, poste in appendice;
  • al punto 368 va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione IRPEF per i redditi da 28mila a 40mila euro nella sezione "Detrazioni e crediti"
  • ai punti da 400 a 410 vanno inseriti i dettagli sul trattamento integrativo da 100 euro, l'ex bonus Renzi da 80 euro.


Nella sezione "Altri Dati":

  • al punto 476 si può inserire il premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività lavorativa in presenza nel mese di marzo 2020;
  • ai punti da 478 a 480 vanno inseriti i dati riferiti alla spettanza del bonus IRPEF/trattamento integrativo.
    Alla luce della normativa vigente, il bonus IRPEF e il trattamento integrativo sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza sanitaria.
    Dunque il sostituto d'imposta, se spettanti, riconoscerà i benefici anche per il periodo in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali, assumendo, in luogo delle misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata senza emergenza sanitaria.
    Come puntualizzato dall'Agenzia delle Entrate, il sostituto d'imposta dovrà valutare l'informazione relativa alla riduzione del reddito causata dalla fruizione degli ammortizzatori sociali solo dopo aver verificato, in base alla retribuzione effettivamente percepita, che l'imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sia incapiente.
    In tal caso, il sostituto d'imposta dovrà tener conto della retribuzione contrattuale, fermo restando che per la determinazione dell'importo del bonus IRPEF, avrà tenuto conto della retribuzione effettivamente percepita.
  • nei punti 573 e 593 si indica l'ammontare del premio di risultato che il dipendente ha scelto che gli venga corrisposto come benefit.
    Se si tratta di contributi alle forme pensionistiche complementari, si riportano nei punti 574 e 594, mentre se è costituito da contribuzione a enti o casse vanno utilizzati i punti 575 e 595;
  • al punto 706 vanno infine indicati i rimborsi di beni e servizi per i dipendenti di cui all'art 51 del TUIR.

 

 

Milano, 11/03/2021

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