Bonus acqua potabile
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione. In particolare è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:
- filtraggio;
- mineralizzazione;
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare;​
- finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;​
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
Le spese sostenute devono essere documentate da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento del 16 giugno 2021 restano validi i pagamenti avvenuti in qualsiasi modalità.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo. Una volta acceduti all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione “Servizi”, nella categoria “Agevolazioni”, alla voce “Credito d'imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”. I file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità utilizzando il software reso disponibile dall'Agenzia delle entrate. In particolare, sulla piattaforma "Desktop Telematico" è disponibile, all'interno della categoria “Controlli Agevolazioni” il modulo “Controlli Comunicazione Delle Spese Per Il Miglioramento Dell'Acqua Potabile” (codice fornitura: CMA22).”
Si ricorda, infine, che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
MIlano, 20/06/2022
Cogede
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