Bonus Ristrutturazioni: Adempimento ENEA
Chi effettua lavori di ristrutturazione del proprio immobile e vuole avvalersi dei vari bonus casa previsti, deve fare i conti con la comunicazione Enea, un adempimento che cittadini, condomini e imprese devono compiere per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dai bonus, quindi delle detrazioni fiscali.
Questo obbligo è stato introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi.
L’obbligo di comunicazione Enea dei lavori che danno diritto al bonus per le ristrutturazioni edilizie è previsto per tutti i lavori ultimati a partire dal 1° gennaio 2018.
COME FARE LA COMUNICAZIONE
L’invio della comunicazione va effettuato attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data.
CHI DEVE FARLA
L’adempimento della comunicazione Enea è a carico di:
- cittadini;
- condomini;
- imprese
Che effettuano lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it) ottenendo ricevuta informatica i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
PER QUALI LAVORI È OBBLIGATORIA
Enea stessa ha specificato che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera h.”
Gli interventi riguardano:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- ristrutturazioni;
- cablatura;
- inquinamento acustico;
- risparmio energetico e antisismico;
- sicurezza;
- bonus mobili
Elenco dei lavori per cui è obbligatoria la comunicazione Enea
STRUTTURE EDILIZIE:
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
INFISSI:
- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
ELETTRODOMESTICI: Solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. In particolare:
- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici.
IMPIANTI TECNOLOGICI:
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.
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Milano, 14/05/2019