Bonus Facciate e Minicondominio

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in un minicondominio, l'Istante proprietario di un appartamento può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare dell'agevolazione fiscale, nota come bonus facciate, a condizione che vi sia una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso.

Nell'interpello rivpolto all'amministrazione fiscale, l'istante è comproprietario, insieme alla moglie, di un appartamento sito in un mini condominio composto in totale da tre unità immobiliari e in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici del bonus facciate.
L'interessato vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi per intero le spese previste per l'intervento. 

L'Agenzia ha risposto con esito positivo nel caso di delibera unanime del mini condominio che autorizza questo caso particolare.

La legge, come sappiamo, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici: il cosiddetto "Bonus facciate".

La detrazione spetta in relazione alle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. 

A tale fine, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l'avvio. 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dal codice civile, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.. 

É possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dall'agevolazione utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali a condizione che l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'istante interessato agli interventi medesimi

Tali indicazioni sono valide anche nell'ipotesi del condominio minimo, cioè di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, per il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio.

Per beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratorenon sono tenuti a richiedere il codice fiscale.
In questi casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti: il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

 

 

Milano, 23/07/2021

Cogede
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