Bonus Energia Imprese 2023

Novità sul fronte energia: con l’approvazione del cosiddetto decreto Bollette 2023 vengono riproposte nuove misure fino al 30 giugno 2023. Il “pacchetto” Bonus Energia 2023 in favore delle imprese comprende una serie di aiuti sia per quelle energivore e gasivore sia per quelle a consumi normali. Sono dette infatti “energivore” quelle imprese a forte consumo di energia elettrica e “gasivore” quelle a forte consumo di gas.

Il bonus è rivolto, in particolare:

  • alle imprese energivore e gasivore, che possono ottenere un credito d’imposta pari al 20% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022;
  • alle imprese non energivore, che possono ottenere un credito d’imposta pari al 10% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Il bonus vale solo se hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ricordiamo che il tax credit era pari al 35% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 30% fino a dicembre 2022;
  • alle imprese non gasivore, che possono ottenere un credito d’imposta pari al 20% per la componente energetica acquistata e utilizzata fino al 30 giugno 2023. Ricordiamo che il tax credit era pari al 45% fino al 31 marzo 2023 come da Legge di Bilancio 2023 e al 40% fino a dicembre 2022.

 

Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione del bonus, nel Decreto contro il caro bollette è previsto che esse, se nel 1° e nel 2° trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il 2° trimestre 2023.

Il fornitore è tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con modello F24, entro il 31 dicembre 2023.

Le somme non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP. Inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuto.

Gli importi possono infine essere oggetto di cessione del credito, per intero, nei confronti di banche e istituti di credito.

 

Milano, 14/04/2023

Cogede
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