Bonus 2400 Euro: Via alle Domande

L'INPS ha confermato lo sblocco della procedura per fare domanda, ora finalmente accessibile.
Accanto alla nuova procedura telematica di richiesta, l'Istituto ha poi confermato che la scadenza per presentare istanza è stata prorogata al 31 maggio, rispetto al termine inizialmente fissato al 30 aprile dal decreto "Sostegni": una proroga indispensabile vista l'attesa per l'avvio della fase di compilazione e trasmissione delle domande.

Per accedere alla pagina dei servizi online INPS occorre avere a disposizione SPID, CNS o CIE.
Seguendo la procedura guidata sul portale dell'Istituto si arriva sulla pagina "Prestazioni e servizi" e, da lì, a quella "Indennità Covid-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)": clicca qui per andare direttamente alla pagina.
Qui si dovrà confermare i propri dati e infine inviare la domanda.

L'Istituto ha fornito le istruzioni relative ai soggetti beneficiari del bonus 2400 euro tenuti a presentare istanza telematica.
Il bonus spetta alle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

Dovrà presentare domanda chi non ha già beneficiato delle indennità previste dal decreto "Ristori Quater".
L'indennità una tantum non è quindi cumulabile con altre indennità o ammortizzatori sociali, quindi con:

  • indennità per collaboratori domestici;
  • indennità casse private professionisti NASPI (per lavoratori stagionali turismo e terme);
  • pensioni dirette;
  • reddito di emergenza (REM);
  • indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive.

Una buona notizia riguarda invece i percettori di reddito di cittadinanza, per i quali è prevista una cumulabilità parziale se nel nucleo familiare un componente riceve già un RDC inferiore a 2400 euro. In tal caso l'importo del RDC è aumentato fino a 2400 euro.

Il bonus 2400 euro è invece compatibile con:

  • compensi per attività sportiva dilettantistica;
  • compensi per prestazioni occasionali fino a 5mila euro annui;
  • borse di studio e lavoro.

Per i soggetti che avevano già richiesto il precedente bonus, il pagamento della nuova tranche di aiuti è stato effettuato in automatico dall’INPS.

Per la restante platea di beneficiari, quindi, la recente circolare dell'Istituto ha confermato che sarà necessario presentare domanda, tramite la procedura telematica attesa nei prossimi giorni.
La domanda INPS va presentata attraverso i canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

Di seguito una breve tabella riassuntiva.
 

CATEGORIE REQUISITI NOTE 
lavoratori stagionali del turismo e terme, anche in somministrazione
 
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione, NASpI e lavoro dipendente alla data del 24 marzo
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente poi cessati.
  • per i lavoratori somministrati l'istruttoria sarà centrallizzata  ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS (utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice)
  • hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare INPS 65 del 19.4.2021)
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione, NASpI e lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l'istruttoria sarà centrallizzata  ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola
lavoratori intermittenti  
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione né lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali (art. 2222 c.c.) tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo e con almeno 1 contributo mensile versato
 
lavoratori a termine  del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021 
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare INPS 65 del 19.4.2021)
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo 2019 superiore a 5mila euro 
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermitTente senza indennità di disponibilità
 
lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo 
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro 
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri  nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non supeiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 24.3.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
 


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Milano, 21/04/2021

Cogede
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