Beni Strumentali: Agevolazioni Vecchie&Nuove
Gli imprenditori e i lavoratori autonomi possono, con riferimento ai beni strumentali nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2019, effettuare la deduzione, ai soli fini fiscali, di una quota aggiuntiva di ammortamento.
L’agevolazione è altresì riconosciuta per gli acquisti effettuati entro il 30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine di acquisto sia accettato dal venditore e risulti pagato un acconto almeno pari al 20% del prezzo.
Per gli investimenti in leasing l’agevolazione è calcolata mediante l’incremento di deducibilità della quota capitale dei canoni. Il maxi-canone si considera quale acconto del prezzo.
Dal 2020 l’agevolazione viene “trasformata” in un credito d’imposta in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di investimenti pari a € 2 milioni.
SOGGETTI E IMPOSTE AGEVOLATE
L’agevolazione spetta anche i lavoratori autonomi e agli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale esercitata.
Il riferimento alle imposte sui redditi comporta, secondo l’Agenzia delle Entrate, che il super ammortamento non ha rilevanza ai fini IRAP, nemmeno nel caso in cui la base imponibile sia calcolata con il metodo fiscale.
CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione:
- spetta anche ai contribuenti minimi, ancorché tali soggetti non effettuino tecnicamente l’ammortamento;
- non spetta ai contribuenti forfetari in quanto essi non possono dedurre alcun costo.
BENI AGEVOLATI
In generale tutti gli acquisiti di beni materiali strumentali nuovi sono agevolati; tuttavia
l’agevolazione è espressamente esclusa con riferimento:
- ai beni immobili;
- ai beni mobili il cui coefficiente di ammortamento è < a 6,5%;
- ai beni che rientrano in specifici gruppi di attività di cui al DM 31.12.88;
- ai veicoli a deducibilità limitata (tale esclusione opera dall’1.1.2018).
Non sono agevolati né gli investimenti in beni immateriali, né in quelli privi del requisito di novità.
Milano, 11/02/2020
Cogede
Ti Informa