Assegno Unico Temporaneo: NovitÃ
L'assegno unico temporaneo per i figli minori di autonomi e disoccupati, il cosiddetto assegno ponte, è pronto a partire dal 1 luglio 2021.
L'INPS ha diffuso le istruzioni ufficiali sui requisiti e le modalità operative e si riserva di precisare più avanti altri aspetti con una specifica e completa circolare.
Il nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto esclusivamente per il periodo da luglio a dicembre 2021 e, in attesa dell'assegno unico e universale per i figli, è rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare entro precisi limiti ISEE.
L'assegno unico universale, a partire dal 2022, sarà invece destinato a tutte le categorie di contribuenti, senza limitazioni di reddito, e andrà a sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste per i figli a carico.
Requisiti e limiti
L'assegno ponte viene erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve:
- essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità.
Importi
L'importo mensile viene determinato in base all'ISEE. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7mila euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50mila euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Presentazione delle domande
La domanda di assegno è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata a partire dal 1 luglio 2021 una sola volta per ciascun figlio, attraverso:
- portale web, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del portale dell'INPS (www.inps.it), se si ha a disposizione il PIN INPS entro il 1 ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore, o una Carta d'identità elettronica 3.0 (CIE), o ancora una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06.164.164 da rete mobile a pagamento;
- patronati.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Fino al 30 settembre 2021 la decorrenza corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Compatibilità
L'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome ed enti locali.
Sono inoltre compatibili con l'assegno temporaneo:
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l'assegno di natalità;
- il premio alla nascita;
- il fondo di sostegno alla natalità;
- le detrazioni fiscali;
- gli assegni familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare.
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponderà d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente nella Carta RdC, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità.
Milano, 25/06/2021
Cogede
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