Acquisto immobili oggetto di ristrutturazione

Quando l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 2.9).

Le Detrazioni

Oggetto di ristrutturazione deve essere un immobile già idoneo, prima dell’effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione la detrazione degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad 85 abitazione principale, spettante ai sensi dell’art.15, comma 1-ter), del TUIR a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Risoluzione 9.01.2007 n.1). Sarà possibile beneficiare della detrazione a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale anche nel caso in cui la concessione edilizia o atto equivalente sia stato richiesto successivamente alla stipula del mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e prima della variazione della residenza (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.3).

Il rispetto del requisito temporale dei due anni può risultare (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.3): − dai registri anagrafici; − da una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici). In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 in fase di ristrutturazione al fine di realizzare un’unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale e C/6 pertinenza dell’abitazione principale) la detrazione spetta da subito in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all’acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, mentre per l’unità immobiliare A/3 spetta solo successivamente all’accorpamento di tale unità abitativa all’immobile adibito ad abitazione principale e sempreché ciò avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (Risoluzione 29.04.2009 n. 117).

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Milano, 03/06/2019