Forfait: come adeguarsi all'obbligo di F.E.?

L'obbligo entra in vigore anche per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario a partire dal 30 Aprile. In particolare per coloro che:

  • rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Esonero

I soggetti con compenso annuo inferiore a 25 mila euro e le partite IVA aperte nel 2022 potranno continuare ad emettere fatture cartacee fino al 1° gennaio 2023.

Sanzioni previste

  • sanzione compresa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato, con un minimo di 500 euro;
  • quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Scadenze

A partire dal 1 Luglio 2022 sarà necessario adeguarsi alle normative. Tuttavia viene concesso un periodo entro cui mettersi in regola senza l’applicazione delle sanzioni previste.

Periodo di “moratoria”

Nello specifico dal 1° luglio al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente.

Come emettere fattura elettronica

La prima cosa da fare per emettere fattura elettronica è scegliere un software, che genera la fattura nel formato XML e la invia al Sistema di Interscambio (SdI). Il Sistema a sua volta esamina il documento e lo invia al destinatario.

Scelto il software, bisogna completare il proprio profilo di fatturazione indicando anche dati come il regime fiscale e la cassa previdenziale. Il secondo passaggio prevede l’inserimento dei dati del destinatario della fattura (dati anagrafici, ragione sociale/denominazione della ditta e il numero di partita Iva). A questo punto, va inserito il codice destinatario, costituito da 6 cifre se è un’azienda o un libero professionista, e da 7 se si tratta della Pubblica Amministrazione. In caso di emissione di fattura verso un privato senza partita Iva, il codice convenzionale è di sette zeri (0000000) e va indicato solo il codice fiscale. Se non si riuscisse a trovare il codice destinatario dell’azienda o del privato, si può indicare l’indirizzo PEC del cliente. Una volta effettuata la procedura è possibile salvare i dati in modo da avere già compilate eventuali fatture verso lo stesso destinatario.

Se l’importo delle fatture supera i 77,47 euro sarà necessario applicare l’imposta di bollo di 2 euro, valorizzata con la dicitura “si” nel campo “bollo virtuale”, in fase di compilazione. Alla fine di ogni trimestre bisognerà pagare l’imposta di bollo dovuta.

Non bisogna dimenticare le diciture obbligatorie con i riferimenti normativi, che molti software consentono di salvare, in modo da non doverle riscrivere ogni volta. L’ultimo passaggio consiste nella firma digitale della fattura elettronica e inviarla al Sistema di Interscambio.

Come ricevere una fattura elettronica

Per le partite Iva in regime forfettario non è obbligatorio ricevere le fatture elettroniche. Tuttavia potrebbe comunque riceverne una nel caso in cui il proprio fornitore sia uno dei soggetti obbligati.

Il forfettario che non ha aderito alla fatturazione elettronica può comunque ricevere e-fatture:

  • in copia cartacea o in PDF;
  • entrando nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite PEC;
  • comunicando al fornitore il codice destinatario, le fatture arriveranno nel canale scelto.

Come conservare le fatture elettroniche

Il titolare di partita Iva in regime forfettario può conservare le fatture elettroniche in due modi:

  • archiviando le copie cartacee;
  • tramite la conservazione sostitutiva.

I forfettari non hanno l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, ma devono conservare il documento cartaceo. Per quanto riguarda le fatture elettroniche è necessario:

  • scaricare il file ricevuto (via email, tramite PEC o codice destinatario);
  • stampare una copia cartacea;
  • archiviare la copia e conservarla per un minimo di dieci anni.

Milano, 27/05/2022

Cogede
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